Visite fiscali INPS 2026: nuovi orari, fasce di reperibilità e sanzioni per i lavoratori in malattia

Nota per il lettore: questo articolo ha contenuto informativo-normativo su regole amministrative in materia di malattia e lavoro. Non contiene indicazioni mediche né consigli diagnostici o terapeutici. Per qualsiasi dubbio sulla propria condizione di salute, consultare il medico curante.


Dal 2026 cambiano le regole sui controlli che l’INPS effettua per verificare l’effettivo stato di malattia dei lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato il sistema ispettivo, con tre direttrici operative: fasce orarie di reperibilità unificate tra pubblico e privato, aumento del numero di medici abilitati alle visite domiciliari, e una nuova piattaforma digitale per semplificare le richieste dei datori di lavoro. Per il lavoratore dipendente, il messaggio pratico è immediato: se sei a casa per malattia nel 2026, le regole su quando devi essere reperibile sono più chiare, più stringenti e uguali per tutti.

Perché l’INPS ha aumentato i controlli: i numeri

Stando ai dati dell’Osservatorio statistico sul Polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 l’INPS ha ricevuto 14 milioni di certificati medici, in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso periodo le visite domiciliari eseguite dall’ente hanno sfiorato quota 400mila, il 3,7% in più rispetto al 2024. L’aumento dei controlli ispettivi fatica tuttavia a tenere il passo rispetto all’incremento dei certificati, trainati dal settore privato dove si concentra oltre il 78% delle comunicazioni.

Questi dati sono la premessa che ha giustificato le misure contenute in manovra: i controlli ci sono, ma non bastano. L’obiettivo dichiarato è rendere le verifiche più capillari e ridurre il rischio di assenze non giustificate.

Gli orari di reperibilità: cosa cambia nel 2026

Questa è la novità che riguarda direttamente ogni lavoratore dipendente. Da quest’anno le fasce orarie di reperibilità sono uguali per tutti, a prescindere dal settore di appartenenza. La norma, in osservanza della sentenza emessa dal TAR del Lazio (numero 16305), azzera le disparità cronologiche tra dipendenti del settore privato e del pubblico.

In termini concreti: dal 2026 non ci sarà più distinzione tra settore pubblico e privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi.

Questa regola vale per tutta la durata della malattia indicata nel certificato medico, compresi sabati, domeniche e festivi. La reperibilità si intende presso il domicilio comunicato al momento della certificazione. Se il domicilio cambia durante la malattia, il lavoratore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’INPS tramite il servizio online dedicato sul portale dell’Istituto.

Quando ci si può allontanare da casa

Lo stato di reperibilità consente comunque di allontanarsi dal proprio domicilio, anche negli orari indicati, in situazioni specifiche. L’elenco può comprendere visite specialistiche, esami clinici, terapie o altre esigenze legate al percorso di cura. La differenza dall’assenza ingiustificata dipende dall’esistenza di una documentazione scritta che attesta la validità dello spostamento.

In altri termini: uscire è possibile, ma bisogna poter dimostrare il motivo. Un appuntamento dal medico specialista, una visita diagnostica, il ritiro di farmaci in farmacia: tutto è documentabile. L’importante è conservare la documentazione e non affidarsi alla buona fede.

Chi è esonerato dall’obbligo di reperibilità

La normativa individua casi specifici che esonerano dall’obbligo di reperibilità, a partire dai lavoratori dipendenti con patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Nell’elenco rientrano poi i casi di invalidità pari o superiori al 67%, così come le malattie causate da infortuni sul lavoro o dall’attività. Spetta in ogni caso all’INPS l’ultima parola su eventuali controlli documentali o accertamenti medici.

L’esonero non significa che l’INPS non possa effettuare controlli: significa che la mancata reperibilità in queste situazioni non determina automaticamente sanzioni. La verifica viene comunque effettuata, ma con modalità diverse.

La procedura: cosa deve fare il lavoratore

Restano inalterate le regole sulla procedura che porta alla giustificazione di un’assenza. Entro il giorno successivo all’inizio del periodo di malattia il medico curante ha l’obbligo di inviare, tramite procedura telematica, l’attestato all’INPS. Spetta poi al lavoratore comunicare al proprio datore il numero di protocollo della pratica. L’atto, che deve avvenire entro 48 ore, consente all’azienda di verificare lo stato di indisposizione sul portale previdenziale.

Tre passaggi nell’ordine giusto, dunque:

Il medico invia il certificato telematico all’INPS entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica al datore di lavoro entro 48 ore. Il datore verifica la documentazione sul portale INPS.

Se il domicilio di reperibilità cambia durante la malattia, la comunicazione va fatta immediatamente tramite il servizio online del portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.

Le novità tecnologiche: la nuova piattaforma per le aziende

La stretta sui controlli passa anche da un rafforzamento tecnologico. Da quest’anno diventa operativo il nuovo portale telematico inserito all’interno della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Tramite questo strumento i datori di lavoro potranno richiedere all’Istituto le visite ispettive in modo più rapido e diretto.

L’obiettivo dichiarato è semplice: aumentare i controlli domiciliari grazie a un numero maggiore di medici autorizzati alle ispezioni e velocizzare le procedure attraverso strumenti digitali. Per il lavoratore, questo si traduce in una probabilità più alta di ricevere una visita fiscale, soprattutto nelle assenze che cadono a ridosso di festività o ponti.

Cosa rischia chi non si fa trovare

Nell’ipotesi in cui il dipendente non risulti presente alla visita ispettiva, disposta dall’Istituto o chiesta dal datore, viene autorizzata l’immediata applicazione di sanzioni, economiche o disciplinari, per assenza ingiustificata. L’apertura di una procedura di contestazione può portare dalla perdita dell’indennità nei primi giorni di assenza alla decurtazione del trattamento, specie se la pratica viene reiterata nel tempo.

Le conseguenze variano in base alla gravità e alla reiterazione: dalla perdita parziale dell’indennità nei casi singoli, fino a provvedimenti disciplinari più severi se le assenze alle visite fiscali si moltiplicano. Il datore di lavoro viene informato dell’esito di ogni visita, e l’eventuale contestazione apre un procedimento formale.

Posso uscire di casa durante le fasce di reperibilità per una visita medica?

Sì, ma solo con documentazione scritta che attesta il motivo dello spostamento. La normativa prevede espressamente che visite specialistiche, esami clinici, terapie e accertamenti sanitari giustifichino l’allontanamento dal domicilio anche durante le fasce di reperibilità (10-12 e 17-19). È necessario conservare la documentazione e, se possibile, comunicare in anticipo lo spostamento al datore di lavoro.

Come si comunica il cambio di domicilio durante la malattia?

Tramite il servizio online del portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. La comunicazione va fatta immediatamente dopo il cambio di indirizzo, senza attendere. Come precisato dalla Circolare INPS n. 106/2020, l’utilizzo del servizio online non sostituisce gli obblighi contrattuali nei confronti del datore di lavoro: il lavoratore deve comunicare il cambio di indirizzo anche all’azienda, secondo le modalità previste dal proprio contratto.

Chi è esonerato dall’obbligo di reperibilità durante la malattia?

I lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, quelli con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e i dipendenti assenti per malattia causata da infortuni sul lavoro o dall’attività lavorativa. L’esonero non elimina la possibilità di controlli da parte dell’INPS, ma esclude le sanzioni automatiche in caso di mancata reperibilità.

Cosa succede se il medico non invia il certificato in tempo?

Il medico curante ha l’obbligo di inviare telematicamente il certificato all’INPS entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il mancato invio nei termini può compromettere la copertura dell’indennità. Il lavoratore deve poi comunicare al datore il numero di protocollo entro 48 ore. In caso di problemi tecnici o emergenze, è opportuno contattare il proprio medico nel più breve tempo possibile.

Dal 2026 ci sono differenze tra lavoratori pubblici e privati sulle visite fiscali?

No. La Legge di Bilancio 2026, recependo la sentenza TAR Lazio n. 16305 del 3 novembre 2023, ha eliminato ogni distinzione. Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sono soggetti alle stesse fasce di reperibilità: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi sabati, domeniche e festivi.

📲 Vuoi ricevere notizie come questa sul tuo smartphone? Iscriviti al canale Telegram di SaluteLab oppure unisciti al gruppo WhatsApp

Articoli correlati