Malasanità: a chi rivolgersi?

Essere vittima di malasanità richiede di affrontare con grande determinazione la procedura necessaria ad ottenere il riconoscimento della responsabilità del sanitario e/o della Struttura sanitaria, al fine di un giusto risarcimento dei danni subiti. Prima di ogni azione (civile e/o penale) è rilevante che la vittima faccia un’analisi approfondita del caso nel suo complesso.

Gli esperti dello Studio Legale Scaramuzzo, che da più di 20 anni si occupano di rappresentare cittadini vittime di malasanità in sede di giudizio, spiegano quali sono i passaggi fondamentali da seguire e a chi è consigliato rivolgersi in prima istanza.

Fare il punto della situazione

Per prima cosa servirà fare il punto sull’accaduto e raccogliere tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine di una prima analisi sul nesso tra l’episodio che si intende denunciare e i danni conseguenti.

È bene concentrarsi su ogni dettaglio dei fatti avvenuti e soffermarsi su tutti i cambiamenti del proprio stato di salute prima e dopo l’intervento o le cure ricevute. Cartelle cliniche, referti, copia del consenso informato pre-operatorio, eventuali prescrizioni: tutti gli elementi che possono contribuire a ricostruire in modo incontrovertibile l’evento saranno indispensabili a stabilire la fondatezza dell’azione nei confronti del medico e/o della Struttura ospedaliera.

È possibile ed è certamente una buona scelta, considerata anche la condizione di forte stress che può naturalmente contraddistinguere il danneggiato in questi casi, affidarsi già in questa fase a studi legali specializzati in casi di responsabilità sanitaria, in grado di valutare obiettivamente, nel concreto e nel dettaglio, come procedere nello specifico.

 

Dopo un’analisi ponderata del caso, si potrà decidere di agire in sede civile e/o penale. Va posto subito in rilievo, comunque, come l’azione penale sia consigliata solo in determinati casi; è dunque preferibile rivolgersi da subito a professionisti del settore al fine di non instaurare azioni inopportune o, ancor peggio, del tutto errate.

L’azione civile

L’azione civile è finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno patito. I medici specialisti risultano determinanti ai fini di una perizia dettagliata che accerti la responsabilità sanitaria e quantifichi l’eventuale danno conseguente.

La richiesta di risarcimento può riguardare danni di natura non patrimoniale (danni biologici, morali, esistenziali, etc.), nonché danni di natura patrimoniale (perdita della capacità lavorativa, spese mediche anche future, etc.).

Prima di procedere direttamente ad una richiesta di condanna giudiziale è obbligatorio tentare la conciliazione della vertenza mediante l’intervento di professionisti (avvocati e consulenti medici). Tale tentativo va intrapreso ricorrendo a due procedure alternative tra loro:

  • procedura di mediazione;
  • procedura di accertamento tecnico preventivo.

Mentre la prima va esperita innanzi ad un professionista “mediatore”, la seconda (certamente più opportuna ed efficace) va esperita in giudizio con l’intervento di tecnici esperti (cc.tt.uu.) nominati dal giudice. Se la conciliazione non riesce, si passa al processo ordinario civile.

L’azione penale

L’azione penale va riservata ai casi più gravi di responsabilità sanitaria e, pertanto, non sempre risulta essere opportuna. È dunque consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto di malasanità che possa correttamente indirizzare la vittima sull’azione più opportuna da instaurare, onde evitare anche il rischio che la vittima stessa possa, a sua volta, essere querelata per aver instaurato azioni non pertinenti al caso e che arrechino danni di altra natura.

La denuncia dei fatti può essere rivolta alle Forze dell’Ordine o al magistrato. In entrambi i casi darà luogo ad un’indagine sui fatti anche mediante la nomina di tecnici esperti (cc.tt.uu.) che esamineranno il caso sotto l’aspetto medico-legale. Tali azioni possono concludersi con una “archiviazione” (in assenza di reati) o con un rinvio a giudizio dei presunti responsabili.

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